lo Statuto della FISTel
Sardegna è l'insieme dei principi e delle regole fondamentali che regolamentano
la nostra Organizzazione e la nostra attività di sindacalisti.
Ecco il link per scaricare una copia del nostro Statuto
STATUTO
E
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA
FISTEL CISL SARDEGNA
STATUTO
ART.
1 - COSTITUZIONE
E' costituita la Federazione Regionale denominata FISTEL CISL
SARDEGNA con sede in Cagliari, costituita per
organizzare i lavoratori della Comunicazione.
La finalità della propria azione è la tutela e la difesa dei
diritti dei propri associati, nel pieno rispetto del metodo democratico, della
libertà e personalità umana, contro ogni discriminazione politica, religiosa,
razziale, di lingua e di sesso.
La FISTEL, rappresenta i lavoratori: Cartai, Grafici Commerciali,
Periodici, Case Editrici, Quotidiani e Agenzie di Stampa, Fotolaboratori,
Aerofotogrammetrici, Cinema, Emittenza Pubblica e Privata, Pubblicità, Attività
Musicali di Danza e Prosa, Musica Leggera, Discografici, Artisti delle Arti
Visive; i lavoratori delle Strutture di Distribuzione dell’Istallazione e
Gestione delle Reti Telefoniche, Telematiche, Informatiche, Satellitari, i
lavoratori adibiti ad Attività Internet, via etere e via cavo, digitale
terrestre; lavoratori dei servizi di distribuzioni quali: la gestione dei servizi
di interfaccia Software e di fornitura di accesso a reti aperte o chiuse di
comunicazione o a reti di servizi; addetti
alle imprese di servizio (call center-customer care etc) i lavoratori dell’Area
informatica, web operation, della ricerca, formazione e dei supporti e servizi
ad essa collegata, di software per la realizzazione di prodotti/servizi sia
off-line che on-line (CD-ROM, CD) quali banca dati, Formazione Professionale ,
tele-assistenza, Servizi Multimediali.
ART.
2 - PRINCIPI E SCOPI
La
FISTEL CISL SARDEGNA si richiama e si ispira
ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
(CISL) cui aderisce.
ART.
3 - POTERI E FUNZIONI
La Federazione Regionale esercita i seguenti
compiti:
1)-
Raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell'Unione
Sindacale Regionale;
2)-
coordina ed assiste l'attività politica ed organizzativa dei Sindacati
territoriali
3)-
collabora con le strutture territoriali per l’elaborazione dei piani
organizzativi di loro competenza, per definire le previsioni economiche
finalizzate all’ottimizzazione delle risorse;
4)
- assume la responsabilità politica del tesseramento e delle attività di
servizio agli iscritti nei confronti della Federazione Nazionale;
5)-
istituisce l’anagrafe degli iscritti su base regionale;
6)-
gestisce, all'interno dei criteri e delle norme deliberate dagli organismi
nazionali, la politica contrattuale;
7)-
raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a
livello regionale garantendo l'omogeneità della gestione amministrativa;
8)-
coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite e cooperative;
9)-
promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri di base, attraverso
attività corsuali e seminariali;
10)-
concorre alla promozione ed alla gestione delle iniziative per formazione sindacale
dei quadri e dei dirigenti territoriali secondo i deliberati dell’Esecutivo
Nazionale;
11)-
opera per un'efficace circolazione delle informazioni sull'attività della categoria;
12)-
stipula accordi su base regionale per i settori e le categorie inquadrate nella
Federazione;
13)-
definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale , per i
comparti di competenza in raccordo con la Federazione Nazionale e la USR.
ART. 4 – ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE
Possono iscriversi alla FISTEL CISL. tutti i lavoratori, operanti nei
settori di cui all’art.1, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e
concezioni religiose.
L’iscrizione alla Federazione deve costituire
espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di
essa condivida principi e finalità.
ART.
5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Gli
iscritti alla Federazione hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle
linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di
lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi
hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al
sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali ed ad usufruire,
in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della
organizzazione.
Gli
iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle
decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica nei
confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed
in termini democraticamente e civilmente corretti.
Ogni
iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente
Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni
assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.
Ogni
iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le
modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.
La
quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti
di morte e la stessa non è rivalutabile.
ART.
6 - ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA'
Al fine di favorire la
rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a
tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo
massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12
anni )
Il raggiungimento del
65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di
Segreteria a qualsiasi livello.
I componenti delle
segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a
condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione
effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro
subordinato attivati dall’interessato.
I dirigenti eletti in
difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente
decaduti dalle relative cariche
ART.
7 - INCOMPATIBILITA'
Per affermare l’assoluta autonomia della CISL
nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle
associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto
con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei
poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive,
esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in
quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti
incompatibilità:
a. incarichi di governo,
giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio
intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque
denominati;
b. candidature alle
assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni
e consorzio intercomunale, comunali.
Per i livelli
istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali
sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale;
c. incarichi esecutivi e
direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio
intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque
denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono
attività interferenti con quella sindacale.
Il Comitato esecutivo
confederale e i Comitati esecutivi delle USR, sentita la Segreteria
confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione
ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.
Le incompatibilità previste nel presente
capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano
l’Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.
Nei casi ove si
verifichino le situazioni di cui al comma 1 lettere a, b e c dell’articolo 7 gli
operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.
ART.
8 - ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI
Possono
essere candidati alle cariche sociali della Federazione Nazionale i soci in
regola con il tesseramento e la contribuzione e che abbiano un'anzianità' di
iscrizione alla CISL di almeno due anni.
Per
i livelli inferiori possono essere candidati alle cariche sociali delle
Federazioni i soci in regola con il tesseramento e che abbiano un'anzianità di
iscrizione di almeno 2 anni alla CISL.
E'
facoltà del Consiglio Generale della Federazione Regionale, di cooptare al suo
interno con deliberazione a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nella misura
massima del 20% dei componenti degli organismi stessi.
ART.
9 - MISURE CAUTELATIVE
Per
misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della
Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità
del reato, sospeso a tempo
indeterminato.
Competenti
a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza,
sono la Segreteria della Federazione
regionale per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato
territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.
La
revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria
che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata .
Quando
invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la
normale procedura prevista dal presente Statuto.
ART.
10 - DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI
Quando
la Segreteria viene a conoscenza di violazioni statutarie, ha l'obbligo di intervenire
per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, ha
l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.
L'omissione
di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai
Probiviri competenti.
ART.
11 - GLI ORGANI
Sono
organi della Federazione Sindacale Regionale della Fistel Sardegna:
a)
il Congresso Regionale
b)
il Consiglio Generale Regionale
c)
il Comitato Esecutivo Regionale
d)
la Segreteria Regionale
e)
il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale
f)
i Coordinatori Territoriali
ART.
12 - IL CONGRESSO REGIONALE
E'
il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale Regionale.
E'
costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Congressuali Territoriali nel numero derivante dai
coefficienti fissati dal Consiglio Generale Regionale;
Partecipano
inoltre col solo diritto di parola i membri uscenti o subentrati a qualsiasi
titolo del Consiglio Generale Regionale non eletti nelle Assemblee Congressuali Territoriali;
Ha
il compito di definire gli indirizzi politici ed organizzativi della
Federazione Regionale e di pronunciarsi in merito agli obiettivi della
Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;
Approva
lo Statuto della Federazione Sindacale Regionale e relative modifiche;
E'
convocato dal Consiglio Generale Regionale , in via ordinaria, in concomitanza
del Congresso Federale e di categoria;
Elegge:
-
i membri elettivi del Consiglio Generale Regionale;
-
i delegati al Congresso Nazionale della Federazione;
-
i delegati al Congresso USR;
-
il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale
ART.
13 - IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE
E'
l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale e organizzativa
di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso;
ove non esista l’Esecutivo approva i bilanci preventivi e
consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale ;
Si
riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione della Segreteria
Regionale su richiesta del Comitato Esecutivo quando presente, che ne fissa
l'ordine del giorno;
La
convocazione straordinaria può essere effettuata dalla Segreteria Regionale per
casi eccezionali e motivati o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
Ne
fanno parte:
- i membri eletti dal congresso regionale
In
caso di vacanza tra i membri eletti dal Congresso, subentrerà chi ha ottenuto
il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.
E'
composto da un numero complessivo di membri, fissato dal Consiglio Regionale,
assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutte le strutture territoriali.
E'
facoltà del Consiglio Generale Regionale, di cooptare al proprio interno nuovi
membri con delibera a maggioranza di 2/3, e nella misura massima del 20% dei
componenti l'organismo stesso.
Il Consiglio Generale
è l’organo deliberante della FISTel Regionale tra un Congresso e l’altro.
Elegge nel suo seno
con votazioni, separate, successive e a scrutinio segreto:
1) il Segretario Generale Regionale
2) il Segretario Generale aggiunto ove presente
3) i Segretari Regionali, nel numero previsto dal Regolamento Regionale
4) il Comitato Esecutivo Regionale, nel numero previsto dal Regolamento Regionale
5) i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale a maggioranza
semplice
6) i delegati al Congresso della USR
7) il Collegio dei Sindaci Revisori
ART.
14 - IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
Provvede
all'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale Regionale.
Si
riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o su
richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
Sono compiti del
Comitato Esecutivo:
- decidere sui conflitti tra Organismi Territoriali e/o Regionali della
FISTel;
-
Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla
Segreteria Regionale;
- su proposta della Segreteria Regionale, elegge il Coordinamento
Femminile fissandone il numero dei componenti:
- elegge i Coordinato Territoriali;
E'
composto da:
- la Segreteria Regionale
- i membri eletti dal Consiglio Generale Regionale, nelle quantità
definite dal Regolamento Regionale
- la Coordinatrice Donne
ART.
15 - LA SEGRETERIA REGIONALE
Ha
, nel proprio ambito, compiti analoghi a quella Nazionale ed in particolare:
Prende
tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni dei
superiori organi deliberanti;
Convoca
l'Esecutivo e il Consiglio Generale Regionale.
Il
Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione sindacale
regionale nei confronti di terzi e dei pubblici poteri.
Il
Segretario Regionale Aggiunto sostituisce in caso di assenza il Segretario
Generale a tutti gli effetti.
Essa risponde
collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del
patrimonio finanziario della Confederazione e Federazione.
Essi sono eletti dal Consiglio Generale
Regionale in successive e separate votazioni.
Il numero dei componenti della Segreteria è
indicato nel Regolamento di Attuazione.
ART.
16 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Provvede
al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale ed adempie alle sue funzioni a norma degli
articoli del presente statuto e regolamento.
L'attività
del Collegio dei Sindaci Revisori deve essere improntata ai principi di autonomia
e indipendenza.
E'
composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Partecipa
alle riunioni del Consiglio Generale Regionale con il suo presidente a titolo
consultivo, e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo agli
organi regionali.
Le
modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per
il livello nazionale.
ART. 17- I COORDINATORI TERRITORIALI
I Coordinatori Territoriali sono eletti dal Comitato Esecutivo Regionale
nel proprio seno.
Tutti gli eletti possono essere rimossi e sostituiti anche prima del
termine di decadenza a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, con le
modalità previste dal Regolamento Regionale.
I Coordinatori Territoriali rappresentano la FISTel-CISL a livello
territoriale, ferme restando le prerogative di rappresentanza del Segretario
Generale.
Il numero dei Coordinatori Territoriali è definito nel Regolamento
Regionale.
ART.
18 - RAPPRESENTANZA LEGALE
La
rappresentanza legale della Federazione Regionale spetta al Segretario Generale
Regionale.
La
Federazione Regionale o le persone che le/li rappresentano sono responsabili
per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno
per qualsiasi tipo o causa o specie, per il fatto della dipendenza della
Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.
ART.
19 - PATRIMONIO
Il
patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da
tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa,
ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.
E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Inoltre
vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Sino
a che esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le
Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo
comune o patrimoniale, ne' pretendere , in caso di recesso , quota alcuna per
qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.
La
Federazione regionale risponde di fronte
a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal
Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al
Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.
Le
Federazioni Regionali e le persone che le rappresentano sono responsabili per
le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per
qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni della
Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.
Eventuali
controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti
dalla Federazione a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei
Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività'
propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.
ART.
20 - CONTRIBUZIONE
Il valore dei contributi associativi dei
lavoratori e lavoratrici è stabilito dal Consiglio Generale Regionale in coerenza con le indicazioni Nazionali.
Il loro riparto è deciso dal Consiglio Generale
Nazionale.
Il
Consiglio Generale Nazionale fissa le norme attuative per il tesseramento e la
contribuzione
ART.
21 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Lo
Statuto della Federazione si attua attraverso:
-
il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri
applicativi;
La Federazione Sindacale Regionale si dota di un proprio Statuto
conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.
Le
norme contrastanti sono nulle.
La
competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei Probiviri.
In ogni caso il Consiglio Generale Regionale della Fistel Sardegna dovrà integrare ed
adeguare il proprio statuto agli articoli dello Statuto Nazionale che
esplicitamente lo prevedono;
lo Statuto della Federazione Regionale dovrà essere inviato alla
Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni
di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo
alla comunicazione della Federazione Nazionale;
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello
statuto confederale ed il Regolamento confederale.
ART.
22 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le
modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso
di Federazione:
Il Consiglio Generale Regionale, nella riunione in cui procede
alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con
l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.
Il
Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3.
Art. 23 - PROCEDURE PER LO
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo
scioglimento della Federazione Regionale può essere pronunciato solo dal Congresso a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.
In
caso di scioglimento, il Congresso Regionale delibera la destinazione e
l'impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere devoluto solo
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo
diversa destinazione imposta dalla legge (D.L. 460/97).
Art. 24 - RINVIO
Per
quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione,
si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento confederale, per quanto
applicabili e compatibili.
Art. 25 – NORMA TRANSITORIA
Alla delibera di
aggiornamento e approvazione del
presente statuto, seguiranno le procedure di cui all’art. 21.
REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
ART.
1 – ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
La domanda di
iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed inviata alla
Federazione Regionale. Qualora fossero
noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le
finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione Nazionale ed in
quello della ClSL, la Segreteria della Federazione Regionale con decisione
motivata da portare a conoscenza della Segreteria Nazionale, può respingere lo
domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro lo
delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni
dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione
Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.
Art.
2
L'iscrizione alla
ClSL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e
dal versamento dei relativi contributi. Per le iscrizioni decorrenti prima
dell'1/10 di ciascun anno, all'iscritto va consegnata lo tessera dell'anno in
corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.
All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30/4 per gli iscritti in
essere al 31/12 e che non siano cessati alla data della distribuzione delle
tessere va consegnata lo tessera per l'anno in corso.
Art.
3
I soci espulsi
dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di
iscrizione al Consiglio Generale della Federazione Regionale. La richiesta di iscrizione è accettata quando
sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche
a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione
Sindacale Territoriale. I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano
incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare lo domanda di iscrizione al
Consiglio Generale della Federazione Nazionale. La ratifica della Struttura
avverrà nell'Organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente
ART.
4 - INCOMPATIBILITA’ FUNZIONALI
Chi viene eletto a
cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con
dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica
successiva, pena lo decadenza da quest'ultima.
Il Comitato
Esecutivo è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in
ordine alle candidature per le elezioni nelle assemblee legislative o consigli
dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e
simili, comunque denominati. Chi viene
eletto a cariche incompatibili con la carica sindacale di cui all'art. 7 dello
Statuto Regionale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da
farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica
sindacale. I soci dimissionari o
decaduti, ai sensi all'art. 7 dello Statuto Regionale possono essere eletti a
cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:
a) dopo 1 anno
dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato
ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
b) dopo 2 anni
dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
c) dopo 3 anni
dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato
ad un livello superiore al regionale.
Art.
5
Le decadenze, nei
casi contemplati nell'art. all'art. 7 dello Statuto Regionale della Federazione
e nel presente Regolamento di attuazione operano automaticamente e le
iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie
delle Strutture sindacali competenti.
ART.
6 - LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI FISTEL
Il Comitato
Esecutivo della Fedarazione Regionale designa i rappresentanti della
Federazione stessa in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o
per regolamento la rappresentanza sindacale nel rispetto delle incompatibilità
funzionali previste dal presente Regolamento e avuta presente la necessità di
assicurare:
a) la piena
autonomia del Sindacato
b) il più alto
grado di competenza e professionalità
c) la massima
funzionalità degli organi sindacali
Art.
7
Coloro che sono
investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla
Segreteria Regionale in ordine alla natura dell’attività svolta; ricevono dalla
stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi
interessanti l’Organizzazione Sindacale
Art.
8
Le questioni
attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da
incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta
l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo.
ART.
9 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI
Per la validità
delle sedute e delle deliberazioni degli Organi è necessario che all'inizio dei
lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei
componenti.
Art.10
Le votazioni negli Organi avvengono per alzata
di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per
appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a
scrutinio segreto. Le designazioni per alzata di mano.
Art.
11
Nelle elezioni vengono proclamati eletti i
candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene
proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla ClSL; a parità di
iscrizione alla ClSL, il più anziano di età.
ART.
12 - DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI
Le dimissioni dagli
Organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di
incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare vanno presentate per
iscritto e vanno discusse dall'Organismo che ha eletto il dimissionario
convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere
accettate o respinte.
Sino a tale data
esse non sono esecutive. Le dimissioni del Segretario Generale ai vari livelli
comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria.
ART.
13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
La durata degli
interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di
volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per
l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi
soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le
dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. le Segreterie ai vari livelli
hanno facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti delle
Strutture che non ne siano componenti, o esperti per le particolari materie di
discussione. I singoli membri degli
Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla
Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.
ART.
14 - SANZIONI DISCIPLINARI
Venuti a conoscenza
di violazioni degli Statuti Regionale o Nazionale della Federazione, o
Confederali, il singolo socio o una qualunque struttura della FISTel deve
presentare denuncia, entro il termine di perentorio di 60 giorni al Collegio
dei Probiviri della FISTel Nazionale.
Essa va inoltre
notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente in formato
elettronico.
ART.
15 - IL CONGRESSO REGIONALE
Il Consiglio
Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Regionale, emana il
Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema
di Regolamento del Congresso Regionale, fissando una percentuale minima di
candidate da inserire nelle liste, tenendo conto della presenza femminile nelle
rispettive realtà, nonché le norme generali per lo svolgimento dei Congressi ai
vari livelli.
Hanno diritto a
partecipare al Congresso Regionale i delegati eletti dalle Assemblee
Congressuali Territoriali sulla base di quanto stabilito dal Regolamento congressuale,
a condizione che siano in regola con il tesseramento confederale e con il
versamento delle quote associative, sulla base delle norme contributive
vigenti.
ART.
16 - IL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio
Generale Regionale è composto:
-
dal
Segretario Regionale
- dai
membri elettivi
Il numero
complessivo dei Componenti il Consiglio Regionale si dimensiona in ragione
della consistenza organizzativa della struttura da un minimo di 15 ad un
massimo di 30 componenti compresi i membri di diritto.
Qualora un membro
di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria
Nazionale ed opti per quest’ultima carica, resterà membro del Consiglio
Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica
di componente la Segreteria Nazionale.
Il Consiglio
Generale è convocato in prima sessione per l’elezione delle cariche, di regola,
entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso a cura dell’Ufficio di Presidenza
del Congresso stesso.
Il membro più
anziano di età dell’Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio
Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei
lavori la Segreteria propone l’elezione della Presidenza.
La Convocazione
ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto della Federazione e la
conseguente indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata almeno
15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga
esplicita motivazione d’urgenza.
La convocazione
straordinaria prevista dall’art. 13 dello Statuto Regionale è effettuata dalla
Segreteria Regionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della
richiesta.
In apertura dei
lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria
Regionale.
Il Consiglio
Generale, in caso di impedimento definitivo del Collegio dei Sindaci, provvede
alla ricostituzione del plenum di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.
L’ordine del giorno
del Consiglio Generale può essere invertito o ampliato su richiesta dei 2/3 dei
presenti
ART.
17 – SFIDUCIA
La proposta di
deliberare la sfiducia agli Organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve
essere presentata da almeno 1/3 dei componenti
La decisione sulla
proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da
effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta
ART.
18 - IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato
Esecutivo è composto:
a) da 6 componenti eletti dal Consiglio Generale nel
proprio seno
b) dai
componenti la Segreteria Regionale
c) dalla
responsabile del Coordinamento Femminile
La convocazione del
Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno vengono
effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata
per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita
motivazione d’urgenza.
La richiesta di
convocazione dell’Esecutivo Regionale da parte di un terzo dei componenti deve
essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
La Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni
successivi alla richiesta.
Il Comitato
Esecutivo Regionale è presieduto dal Segretario Generale o, in sua vece e se è
stato eletto, dal Segretario Generale Aggiunto oppure dal componente con la
maggiore anzianità di iscrizione alla FISTel.
ART.
19 - LA SEGRETERIA REGIONALE
La Segreteria
Regionale è costituita dal Segretario Generale, dall’eventuale Segretario
generale Aggiunto e da massimo altri 3 Segretari.
Almeno un
componente della Segreteria deve essere di sesso femminile.
ART.
20 - I COORDINATORI TERRITORIALI
Sono costituiti i
seguenti Territori:
·
Cagliari
·
Nuoro
·
Ogliastra
·
Oristano
·
Sassari
e Olbia
·
Sulcisi-Iglesiente
Il Comitato
Esecutivo Regionale elegge, con votazione nel proprio seno in successive e
separate votazioni a scrutinio segreto, i seguenti Coordinatori Territoriali:
·
Coordinatore Territoriale Cagliari
·
Coordinatore Territoriale Nuoro
·
Coordinatore Territoriale Ogliastra
·
Coordinatore Territoriale Oristano
·
Coordinatore Territoriale Sassari e
Olbia
·
Coordinatore Territoriale
Sulcis-Iglesiente
ART.
21 - I COORDINAMENTI DI SETTORE
AI fine di
realizzare una incisiva presenza della Federazione ed un conseguente sviluppo
organizzativo della ClSL sui luoghi di lavoro, la FISTel si avvale di organismi
con funzioni, modalità ed obiettivi di cui all’art.28 dello Statuto Nazionale
Tali organismi si
costituiscono anche sulla base di protocolli relazionali con le controparti o
di intese unitarie tra le organizzazioni sindacali. La finalità di tali organismi è di cogliere
la specificità settoriale degli inquadramenti contrattuali e funzionale
all’analisi, elaborazione e gestione della contrattazione nazionale e di
secondo livello da realizzarsi insieme alle strutture FISTel del livello di
riferimento.Tale assetto organizzativo seguirà l’evoluzione e lo sviluppo degli
inquadramenti contrattuali dei settori della Federazione. A titolo
esemplificativo i settori si configurano nei seguenti:
1)
Telecomunicazioni
2) Spettacolo
(Cinema, Musica, Teatro, Danza)
3) Quotidiani e
Agenzie di Stampa
4) Informatica
Applicata alle Telecomunicazioni e Installazioni telefoniche
5) Grafici –
Periodici - Editoriali
6) Emittenza (Rai,
Emittenza Privata)
7) Editoria e
produzione discografica
8) Cartai -
Cartotecnici
Inoltre per
favorire la migliore rappresentanza del mondo professionale ed associazionistico
si prevedono due aree operative
- associazionismo e
categorie professionali artistiche;
- professioni della
rete e conoscenza.
I Gruppi e/o
Settori vengono costituiti:
a) a livello
Territoriale nelle Aziende o Settori presenti nel territorio con oltre due sedi
di lavoro.
b) a livello
Regionale qualora esista almeno in due territori della regione il Gruppo o il
Settore.
c) a livello
Nazionale qualora esista almeno in due regioni il Gruppo o il Settore.
A livello
Territoriale, Regionale, Nazionale, seguendo il criterio della funzionalità
operativa e della semplificazione organizzativa (filiera, macrosettore ecc.),
si potranno designare responsabili o operatori. I responsabili di settore ai
vari livelli, verranno designati dalla Segreteria Regionale e ratificati
dall’Esecutivo o Consiglio Generale.
ART.
22 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL
PATRIMONIO
Il Consiglio
Generale della Federazione Nazionale è l'Organo competente a fissare la misura
del contributo per iscritto nonché la ripartizione interna, le modalità di riscossione
e ripartizione. Le quote vengono versate
su conti correnti intestati alle strutture. Le firme di traenza del Segretario
Generale e del Segretario Amministrativo vanno apposte congiuntamente sul
conto. I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il
patrimonio della Federazione a tutti i livelli, devono essere, a seconda della
loro natura, registrati ed inventariati dalle rispettive Strutture. Di tali
beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle finalità statutarie,
procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione
degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La
titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di
natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole
Strutture.
Le persone fisiche,
che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno
in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al
patrimonio della Federazione e delle sue articolazioni, dovranno in ogni caso
specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse
agiscono. Dei beni di qualsiasi natura,
dislocati presso le varie Strutture sono responsabili i rispettivi
rappresentanti legali consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì
uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali,
al disposto di cui al comma precedente.
Le strutture dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento
dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla legge 675/96
(privacy) e successive. Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto
datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante
nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 675/96). Analogamente
le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dalla
legge 626/95 (sicurezza) e successive. lanci
Art.
23
La elaborazione dei
bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Federazioni
Regionali e Territoriali in conformità alle norme e alla modulistica Confederale
diramata dalla Federazione Nazionale.
Essi devono essere
verificati dai collegi Sindacali, approvati dai competenti Organi delle
Strutture ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Federazione
Nazionale ed alla USR o UST competente.
Sarà cura della
Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione i bilanci consolidati di competenza.
Ogni anno lo Segreteria Regionale predispone il bilancio preventivo e quello
consuntivo della Federazione Regionale, che sottopone, nei termini previsti
dalle disposizioni Confederali, all'approvazione del Comitato Esecutivo
Regionale. Le irregolarità contributive comportano lo riduzione della
rappresentanza congressuale in proporzione diretta delle quote contributive
obbligatorie effettivamente versate rispetto a quelle dovute per tutto il
periodo decorrente dall'ultima tornata congressuale.
APPROVATO NEL CORSO DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 22 MARZO 2013 E DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 30 GIUGNO 2014
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