lunedì 9 marzo 2015

CONGEDO PARENTALE

riceviamo questa utile nota da parte di Valeria, Roberto e Barbara, nostre RSU a Comdata EOS

                                                   INFORMATIVA SUL CONGEDO PARENTALE

La novità più rilevante in materia di congedo parentale introdotta dal decreto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia attuativo del Jobs Act è che i genitori possono chiederlo nei primi 12 anni di vita del figlio e non più nei primi otto anni. Ma ci sono anche altre modifiche che, ad esempio, codificano il diritto al congedo parentale a ore, mettendo regole precise, anche nei casi in cui non ci siano previsioni specifiche nei contratti collettivi nazionali di lavoro o in quelli decentrati o aziendali. Vediamo in sintesi come cambia il congedo parentale in base al decreto, che come è noto introduce misure di maggior flessibilità anche per quando riguarda il congedo dimaternità obbligatorio e la possibilità per il padre di chiederlo in alternativa alla madre.

=> Conciliazione lavoro-famiglia Jobs Act: maternità più flessibile

Congedo parentale fino a 12 anni

La lettera a del comma 1 dell’articolo 7 del decreto sui tempi di conciliazione lavoro-famiglia modifica il comma 1 del’articolo 32 del Dl 151/2001 ampliando la possibilità di chiedere il congedo parentale ai primi 12 anni di vita del figlio, dai precedenti otto. Ricordiamo che il congedo parentale prevede la retribuzione al 30% dello stipendio, può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i periodi presi dai due genitori (elevabile a 11 se il padre prende almeno tre mesi), con un tetto di sei mesi per la madre e di sette per il padre (se c’è un solo genitore, può prendersi tutti i dieci mesi).



=> Congedo parentale: a ore, durata e indennità

Congedo parentale a ore

La successiva lettera b dell’articolo 7 introduce invece il comma 1-ter al medesimo articolo 32 del Dl 151/2001, prevedendo il congedo parentale a ore anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale. La norma stabilisce che ciascun genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Da sottolineare, tuttavia, che non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi. Prima, la fruizione su base orario del congedo parentale era demandata alla contrattazione collettiva (comma 1- bis dell’articolo 32), quindi in pratica questo diritto non era esercitabile in mancanza di riferimenti nel contratto.

=> Congedi parentali: guida alla domanda INPS online

Il genitore deve comunicare all’azienda l’intenzione di andare in congedo parentale con l’anticipo previsto dal contratto, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo: anche questa è una novità, prima il preavviso minimo era di 15 giorni. Se il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è invece di due giorni.

Prolungamento del congedo parentale

Anche il prolungamento del congedo parentale che i genitori possono prendere nel caso in cui il figlio sia portatore di handicap passa ai primi 12 anni di vita del bambino, dai precdenti otto: viene modificato l’articolo 33 del Dl 151/2001. Ricordiamo che si tratta di un congedo che può durare fino a tre anni (compresi i dieci mesi ordinari).

Trattamento economico

Per quanto riguarda il trattamento economico, la retribuzione al 30% che prima era assicurata solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino viene ora portata a sei anni. Decade la norma in base alla quale, dopo questo periodo (i primi sei anni del figlio) il diritto successivi in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (in pratica viene abloito il comma 3 dell’articolo 34 del Dl 151/2001).

Adozione o affidamento

Le stesse modifiche valgono anche in caso di adozione o affidamento.

L’alternativa del part-time

Ricordiamo infine che una novità in materia di congedo parentale è inserita anche nel decreto sul Riordino dei Contratti attuativo del Jobs Act, che consente ai genitori di chiedere il part-time in alternativa al congedo parentale, per un periodo analogo, al termine del quale l’orario torna a tempo pieno.
Fornisce informazioni sui servizi per l’infanzia l’INPS con la Circolare n. 169/2014 con particolare riferimento alla concessione per il biennio 2014-2015 di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, o di contributi per il pagamento degli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa alcongedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92).

=> Voucher maternità 2015: la proposta

Voucher e servizi infanzia

Si tratta della misura sperimentale introdotta per il triennio 2013-2014 dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012: la madre lavoratrice può richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa alcongedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo di tali misure sono state definite per il biennio 2014-2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con il decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2014 n.287 (All.1).

Beneficiari
Possono accedere al beneficio:
·         le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale;
·         dipendenti di datori di lavoro privati;
·         iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335; dipendenti di Amministrazioni Pubbliche.
Possibile fruire dell’agevolazione anche se si è fruito in parte del congedo parentale. L’INPS precisa inoltre che la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Lavoratrici escluse
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici:
·         autonome iscritte ad altra gestione, ovvero coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle L. 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla L. 13 marzo 1958, n. 250);
·         esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
·         che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito;
·         in fase di gestazione.
Contributo
Per il biennio 2014-2015 viene concesso un contributo di importo massimo di 600 euro mensili, contro i 300 euro del 2013. Alle lavoratrici part-time verrò concesso un contributo in misura riproporzionata all’entità della prestazione lavorativa.
Voucher
I voucher devono essere ritirati dalla lavoratrice presso la sede provinciale INPSterritorialmente competente, in un’unica soluzione o in maniera frazionata. In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
Servizi per l’infanzia
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia verrà concesso solo a fronte di servizi erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate presenti nell’apposito elenco gestito dall’Istituto e pubblicato sul sito web istituzionale.
Scadenze

Le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate entro il 31 dicembredi ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015). (Fonte: Circolare INPS n. 169/2014).

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