INFORMATIVA
SUL CONGEDO PARENTALE
La novità più rilevante in materia di congedo
parentale introdotta
dal decreto sulla conciliazione
dei tempi lavoro-famiglia attuativo
del Jobs Act è che i genitori possono chiederlo nei
primi 12 anni di vita del figlio e non più nei primi otto anni. Ma ci sono
anche altre modifiche che, ad esempio, codificano il diritto al congedo
parentale a ore, mettendo
regole precise, anche nei casi in cui non ci siano previsioni specifiche nei
contratti collettivi nazionali di lavoro o in quelli decentrati o aziendali.
Vediamo in sintesi come cambia il congedo parentale in base al decreto, che
come è noto introduce misure di maggior flessibilità anche per quando riguarda
il congedo dimaternità obbligatorio e la possibilità per il
padre di chiederlo in alternativa alla madre.
=> Conciliazione lavoro-famiglia Jobs Act: maternità
più flessibile
Congedo parentale fino a 12 anni
La lettera a del comma 1 dell’articolo 7 del decreto sui tempi di conciliazione
lavoro-famiglia modifica il comma 1 del’articolo 32 del Dl
151/2001 ampliando la
possibilità di chiedere il congedo
parentale ai primi
12 anni di vita del figlio, dai precedenti otto. Ricordiamo che il congedo
parentale prevede la retribuzione al 30% dello stipendio,
può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i periodi presi dai due
genitori (elevabile a 11 se il padre prende almeno tre mesi), con un tetto di
sei mesi per la madre e di sette per il padre (se c’è un solo genitore, può
prendersi tutti i dieci mesi).
=> Congedo parentale: a ore, durata e indennità
Congedo parentale a ore
La successiva lettera b dell’articolo 7 introduce invece il comma
1-ter al medesimo articolo 32 del Dl 151/2001, prevedendo il congedo parentale a ore anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione
specifica nel contratto nazionale o aziendale. La norma stabilisce che ciascun
genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto
che su base giornaliera. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo
parentale. Da sottolineare, tuttavia, che non si può cumulare il congedo a ore
con permessi o riposi. Prima, la fruizione su base orario del congedo parentale
era demandata alla contrattazione collettiva (comma 1- bis dell’articolo 32), quindi in
pratica questo diritto non era esercitabile in mancanza di riferimenti nel
contratto.
=> Congedi parentali: guida alla domanda INPS online
Il genitore deve comunicare all’azienda l’intenzione di andare in congedo
parentale con l’anticipo previsto dal contratto, e comunque con un termine di
preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del
periodo di congedo: anche questa è una novità, prima il preavviso minimo era di 15 giorni. Se il congedo
parentale è su base oraria, il preavviso minimo è invece di due giorni.
Prolungamento del congedo parentale
Anche il prolungamento del congedo parentale che i genitori possono prendere nel
caso in cui il figlio sia portatore di handicap passa ai primi 12 anni di vita
del bambino, dai precdenti otto: viene modificato l’articolo 33 del Dl 151/2001. Ricordiamo che
si tratta di un congedo che può durare fino a tre anni (compresi i dieci mesi ordinari).
Trattamento economico
Per quanto riguarda il trattamento economico,
la retribuzione al 30% che prima era assicurata solo in caso di godimento nei
primi tre anni di vita del bambino viene ora portata a sei anni. Decade la
norma in base alla quale, dopo questo periodo (i primi sei anni del figlio) il
diritto successivi in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione (in pratica viene abloito il comma 3
dell’articolo 34 del Dl 151/2001).
Adozione o affidamento
Le stesse modifiche valgono anche in caso di adozione o affidamento.
L’alternativa del part-time
Ricordiamo infine che una novità in materia di congedo parentale
è inserita anche nel decreto sul Riordino dei Contratti attuativo del Jobs Act, che consente
ai genitori di chiedere il part-time in alternativa al congedo parentale, per un periodo analogo, al termine del quale l’orario
torna a tempo pieno.
Fornisce informazioni sui servizi
per l’infanzia l’INPS con la Circolare n. 169/2014 con
particolare riferimento alla concessione per il biennio 2014-2015 di voucher per l’acquisto di servizi di
baby-sitting, o di contributi per il pagamento degli oneri della rete pubblica
dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa alcongedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28
giugno 2012, n. 92).
=> Voucher maternità 2015: la proposta
Voucher e servizi infanzia
Si tratta della misura sperimentale introdotta per il triennio
2013-2014 dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012: la
madre lavoratrice può richiedere, al termine del congedo
di maternità ed entro
gli undici mesi successivi, in alternativa alcongedo
parentale, voucher per l’acquisto di
servizi di baby sitting, oppure
un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi
per l’infanzia o
dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo di tali
misure sono state definite per il biennio 2014-2015 dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
con il decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’11
dicembre 2014 n.287 (All.1).
Beneficiari
Possono accedere al beneficio:
·
le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale;
·
dipendenti di datori di lavoro privati;
·
iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
Legge 8 agosto 1995, n. 335; dipendenti di Amministrazioni Pubbliche.
Possibile fruire dell’agevolazione anche se si è fruito in parte del
congedo parentale. L’INPS precisa inoltre che la misura è concessa in ragione
del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i
limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Lavoratrici escluse
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici:
·
autonome iscritte ad altra gestione, ovvero coltivatrici dirette, mezzadre
e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle L. 26 ottobre
1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici
agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima
e delle acque interne, disciplinate dalla L. 13 marzo 1958, n. 250);
·
esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
·
che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai
diritti ed alle pari opportunità istituito;
·
in fase di gestazione.
Contributo
Per il biennio 2014-2015 viene concesso un contributo di importo massimo di
600 euro mensili, contro i 300 euro del 2013. Alle lavoratrici part-time verrò
concesso un contributo in misura riproporzionata all’entità della prestazione
lavorativa.
Voucher
I voucher devono essere ritirati dalla lavoratrice presso la sede
provinciale INPSterritorialmente
competente, in un’unica soluzione o in maniera frazionata. In ogni caso i
voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione
della comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al
beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente
ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui
la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
Servizi per l’infanzia
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia verrà concesso
solo a fronte di servizi erogati da strutture della rete pubblica e private
accreditate presenti nell’apposito elenco gestito dall’Istituto e
pubblicato sul sito web istituzionale.
Scadenze
Le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate entro il 31
dicembredi ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015). (Fonte: Circolare INPS n.
169/2014).
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